QUAI SONO GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DELL'ART 583-BIS DEL C.P
Per
quanto riguarda la condotta, non sono richieste particolari modalità di
realizzazione. La condotta potrà consistere in qualsiasi intervento sugli
organi genitali femminili esterni che sia astrattamente idoneo a provocare una
menomazione dell’integrità fisica sotto il profilo
della diminuzione della
funzionalità sessuale della donna.
Quanto
all’evento, tali interventi, pur creando un pericolo di menomazione permanente alle
funzioni sessuali, come già detto, non devono concretizzarsi in una menomazione
effettiva, che renderebbe applicabile il reato di cui al primo comma, ma in una
lesione diversa. Tali
lesioni, diverse dalle menomazioni, devono dar luogo ad una malattia nel corpo o
nella mente, la quale secondo la definizione medico-legale, consiste in un
processo patologico che determina per un certo periodo di tempo un apprezzabile
menomazione funzionale dell’organismo.
La
norma pone attenzione anche ad un serie di situazioni che possono anche indebolire le funzioni
sessuali anche solo temporaneamente tendendo poi verso una guarigione completa
come: processi infiammatori o alterazioni sensibili dell’apparato genitale, lo
stato di shock (per le emorragie o anche i dolori e l’angoscia vissuti, nonché infezioni
di vari tipi). La fattispecie di cui al secondo comma dell’art. 583–bis c.p. è
posta non solo a tutela dell’integrità fisica, ma anche a tutela dell’integrità
personale, nonché ai diritti sessuali e riproduttivi.
L’elemento
soggettivo del reato in esame consiste nella coscienza e volontà di compiere
sugli organi genitali femminili un intervento lesivo, con l’intenzione di menomare
le funzioni sessuali.
Alcuni
autori hanno osservato che il fine “di menomare le funzioni sessuali” restringe
eccessivamente l’ambito di operazione della fattispecie in esame, e coloro che
praticano le mutilazioni genitali femminili perseguono non tale scopo, ma
quello di rispettare una tradizione. Infatti, il legislatore con l’espressione
“al fine di menomare le funzioni sessuali”, si riferisce all’effetto stesso
prodotto dalle mutilazioni, e non alle motivazioni che inducono gli
appartenenti a determinate comunità a compiere le pratiche rituali.