QUAI SONO GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DELL'ART 583-BIS DEL C.P

QUAI SONO GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DELL'ART 583-BIS DEL C.P

Per quanto riguarda la condotta, non sono richieste particolari modalità di realizzazione. La condotta potrà consistere in qualsiasi intervento sugli organi genitali femminili esterni che sia astrattamente idoneo a provocare una menomazione dell’integrità fisica sotto il profilo
della diminuzione della funzionalità sessuale della donna.
Quanto all’evento, tali interventi, pur creando un pericolo di menomazione permanente alle funzioni sessuali, come già detto, non devono concretizzarsi in una menomazione effettiva, che renderebbe applicabile il reato di cui al primo comma, ma in una lesione diversa. Tali lesioni, diverse dalle menomazioni, devono dar luogo ad una malattia nel corpo o nella mente, la quale secondo la definizione medico-legale, consiste in un processo patologico che determina per un certo periodo di tempo un apprezzabile menomazione funzionale dell’organismo.
La norma pone attenzione anche ad un serie di situazioni  che possono anche indebolire le funzioni sessuali anche solo temporaneamente tendendo poi verso una guarigione completa come: processi infiammatori o alterazioni sensibili dell’apparato genitale, lo stato di shock (per le emorragie o anche i dolori e l’angoscia vissuti, nonché infezioni di vari tipi). La fattispecie di cui al secondo comma dell’art. 583–bis c.p. è posta non solo a tutela dell’integrità fisica, ma anche a tutela dell’integrità personale, nonché ai diritti sessuali e riproduttivi.
L’elemento soggettivo del reato in esame consiste nella coscienza e volontà di compiere sugli organi genitali femminili un intervento lesivo, con l’intenzione di menomare le funzioni sessuali.
Alcuni autori hanno osservato che il fine “di menomare le funzioni sessuali” restringe eccessivamente l’ambito di operazione della fattispecie in esame, e coloro che praticano le mutilazioni genitali femminili perseguono non tale scopo, ma quello di rispettare una tradizione. Infatti, il legislatore con l’espressione “al fine di menomare le funzioni sessuali”, si riferisce all’effetto stesso prodotto dalle mutilazioni, e non alle motivazioni che inducono gli appartenenti a determinate comunità a compiere le pratiche rituali.