LE PREVISIONI DELL’ART. 583-TER, C.P

LE PREVISIONI DELL’ART. 583-TER, C.P

Oltre alla pena principale, abbiamo una pena accessoria speciale. L’art. 583-ter, prevede la pena accessoria della interdizione dalla professione da 3 a 10 anni per l’esercente di una professione sanitaria, di livello più grave di quella che discenderebbe dalle regole ordinarie (art. 30 e 31 c.p.), nonché la comunicazione della condanna all’Ordine dei medici-chirurghi.
L’attenzione è rivolta principalmente a strutture ospedaliere o sanitarie dove
potrebbero essere praticati interventi delle mutilazioni genitali femminili. Comunque la responsabilità di tali enti in base al decreto del 2001, potrà avvenire solo se i fatti criminosi siano posti a vantaggio dell’ente stesso e non quando l’autore del reato abbia agito per suo personale interesse.
Inoltre, per quanto riguarda  la pena accessoria dell’interdizione dalla professione,  occorre considerare due profili: il primo profilo riguarda la sanzione particolarmente elevata; il secondo profilo è relativo all’attribuzione del giudice di un potere discrezionale particolarmente incisivo. La ratio della disposizione è di evitare la trasposizione in occidente delle mutilazioni genitali femminili attraverso la loro medicalizzazione.
Oltre alla pena principiale e alla pena accessoria speciale, abbiamo anche la responsabilità amministrativa da reato. Ai sensi dell’art. 25 quarter 1. d. lgs. 231/2001, introdotto dall’art. 8 l. 7/2006, che si applica ai delitti che hanno in questione la responsabilità degli enti da reato alle condizioni disciplinate dall’art. 25-quarter e dalle sanzioni da esse previste.
Come sopra rilevato, la legge 7/2006 è una legge che ha portato un nuovo modello nell’esperienza legislativa italiana: un modello “aggressivo”, in cui il fattore culturale opera contra reum. Un modello in cui in considerazione del fattore culturale, il legislatore ha scelto di punire o di punire di più.
Il legislatore italiano ha impiegato tutte le “armi” disponibili a livello sanzionatorio (rigorose pene principali, pene accessorie speciali, sanzioni per l’ente). Le sue scelte sanzionatorie sono state valutate dalla dottrina e considerando i parametri della meritevolezza, della sussidiarietà e dell’effettività che sempre dovrebbe caratterizzare le scelte di politica criminale.
In primo luogo la meritevolezza; senz’altro i beni tutelati con la nuova figura di reato sono meritevoli di tutela penale, perché si parla dell’integrità fisica, la salute psico-sessuale e la dignità personale della donna che sono indubbiamente beni meritevoli di ricevere una tutela penale, come dimostra e conferma il loro rilievo costituzionale che è diretto nel caso della salute (art .32 Cost.) ed almeno indiretto nel caso della dignità (art. 2, 3, 27 comma 3, 36, 41 Cost.). Sicuramente non si possono escludere nella valutazione della meritevolezza della tutela penale dei beni predetti, gli atti elaborati a livello internazionale. Tuttavia, la meritevolezza è una condizione necessaria ma non sufficiente perché il legislatore intervenga con la sanzione della pena.
Un'altra condizione è costituita dalla necessità della pena, la cosiddetta sussidiarietà.
La condizione della sussidiarietà impone al legislatore di effettuare un accertamento prima di applicare lo strumento penale, quindi diretta ad accertare se esistono altri strumenti di controllo sociale e giuridico meno gravosi della pena, che possono ugualmente risultare idonei a raggiungere gli scopi di tutela dei beni che si intende proteggere (integrità fisica, salute psico-sessuale, e dignità personale della donna). Tali strumenti di controllo sociale e giuridico fanno riferimento alternativi alla pena.
A questi fanno riferimento anche gli atti internazionali diretti a condannare le MGF, in particolare la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, la Dichiarazione e la Piattaforma di azione di Pechino, attuata al termine della Quarta conferenza dell’ONU sulle donne nel 1995 che al punto 107, lett.a), invita i governi ad avviare programmi
di informazione, educazione e supporto per eliminare delle pratiche e abitudini dannose comprese anche le mutilazioni femminili. La terza condizione che dovrebbe ispirare la politica criminale riguarda la effettività, che consiste nel subordinare l’emanazione della legge penale ad una valutazione favorevole circa il fatto dal punto di vista di difesa dei beni giuridici, ottenibili attraverso il ricorso della pena che saranno superiori ai costi causati, questo in termine di danno sociale. Quindi, prima di impiegarla,  il legislatore deve essere certo o convinto del fatto che i costi della pena siano compensati dai benefici ottenuti dal suo impiego.