LE MUTILAZIONI FEMMINILE IN ITALIANA

Anche in Italia, soprattutto negli ultimi trent’anni, vi è stata una crescente attenzione di queste pratiche che mutilano la dignità ed integrità delle bambine e delle donne. Il motivo è rintracciabile nel fenomeno dell’immigrazione da parte di persone provenienti dai paesi in cui hanno origine tale riti. Si è così venuti a conoscenza di queste pratiche usuali nelle terre  di  provenienza dell’immigrazione.
1) La tutela dei diritti umani fondamentali, i principali documenti a tutela dei diritti fondamentali,
che possono subire una lesione dall’esecuzione delle pratiche di  mutilazione  genitale  femminile sono:
a) Dichiarazione Universale dei diritti umani approvata il 10 dicembre 1948 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, dove nonostante non siano tracciati dei riferimenti espliciti riguardo al nostro tema, si rinvengono due articoli che costituiscono la base per il successivo sviluppo della normativa pattizia diretta alla condanna delle MGF, in particolare si riconosce il diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza personale, pone il divieto di torture e maltrattamenti inumani;
b) il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali adottate dalle Nazioni Unite nel 1966 ed entrato in vigore nel 1976, che è una delle convenzioni stipulate al fine di tradurre degli elementi della Dichiarazione in norme pattizie, vincolante giuridicamente per gli Stati membri. Alcuni articoli contengono delle norme dalle quali emerge che le MGF costituiscono un innegabile violazione dei diritti alla salute, diritto alla autodeterminazione;
c) il Patto internazionale sui diritti civili e politici. E’ questo il secondo accordo internazionale che ha dato disposizione della Dichiarazione adottata dall’Assemblea generale nel 1966, ed entrato in vigore nel 1976, e contiene diverse disposizioni rispetto alle quali le MGF si pongono in contrasto: il diritto alla vita, il divieto di torture e trattamenti crudeli o inumani, il diritto alla libertà del pensiero di coscienza e di religione, il diritto di interferenze illegittime nella sfera privata delle persone, il diritto del fanciullo a quelle misure protettive richieste dal suo stato minorile.