
a) Dichiarazione
Universale dei diritti umani approvata il 10 dicembre 1948 dall’Assemblea
generale delle Nazioni Unite, dove nonostante non siano tracciati dei
riferimenti espliciti riguardo al nostro tema, si rinvengono due articoli che
costituiscono la base per il successivo sviluppo della normativa pattizia
diretta alla condanna delle MGF, in particolare si riconosce il diritto alla vita,
alla libertà e alla sicurezza personale, pone il divieto di torture e maltrattamenti
inumani;
b) il Patto
internazionale sui diritti economici, sociali e culturali adottate dalle
Nazioni Unite nel 1966 ed entrato in vigore nel 1976, che è una delle
convenzioni stipulate al fine di tradurre degli elementi della Dichiarazione in
norme pattizie, vincolante giuridicamente per gli Stati membri. Alcuni articoli
contengono delle norme dalle quali emerge che le MGF costituiscono un innegabile
violazione dei diritti alla salute, diritto alla autodeterminazione;
c) il Patto internazionale
sui diritti civili e politici. E’ questo il secondo accordo internazionale che
ha dato disposizione della Dichiarazione adottata dall’Assemblea generale nel 1966,
ed entrato in vigore nel 1976, e contiene diverse disposizioni rispetto alle
quali le MGF si pongono in contrasto: il diritto alla vita, il divieto di torture
e trattamenti crudeli o inumani, il diritto alla libertà del pensiero di coscienza
e di religione, il diritto di interferenze illegittime nella sfera privata delle
persone, il diritto del fanciullo a quelle misure protettive richieste dal suo
stato minorile.