Di particolare importanza è anche una disposizione a protezione delle minoranze, che vieta agli
Stati di privare le persone appartenenti alle minoranze etniche, religiose, del
diritto di avere una vita culturale propria, di professare e praticare la
propria religione, di usare la propria lingua con gli altri appartenenti al
gruppo; d) la Convenzione che
cancella tutte le forme di discriminazione razziale, e che garantisce una serie
di diritti civili, sociali e culturali, fra cui il diritto alla sicurezza della
persona e alla protezione da parte dello stato contro la violenza o le offese corporali,
inserite sia dai governi ufficiali sia da qualche istituzione o gruppo...
individuale; e) la Dichiarazione e
programmazione della conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo.
2) Più specificamente con riguardo alla
tutela internazionale dei diritti della donna e del fanciullo, possiamo
ricordare:
a) la Convenzione
sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne, che in particolare impegna gli Stati parti ad includere il principio di uguaglianza
fra uomo e donna secondo quanto stabilisce la Costituzione , e a prendere
le proprie misure per modificare o abolire le leggi, regolamenti che
costituiscono discriminazione contro la donna;
b) la Dichiarazione
sull’eliminazione della violenza contro le donne, (dicembre 1993), prevede la condanna
delle Nazioni Unite della violenza contro le donne. Una dichiarazione molto
significativa perché rimette espressamente la questione della MGF;
c) la Dichiarazione e
Programma di Vienna, della Conferenza mondiale
delle Nazioni Unite sui diritti umani, che nel 1993 ha segnato un momento
importante per quanto concerne gli strumenti e risultati raggiunti nella tutela
dei diritti umani fondamentali, nonché nella politica di riconoscimento dei
diritti e delle libertà della donna e di condanna di ogni forma di violenza su
di essa, in particolare esprime la repressione di tutte le forme di violenza
contro la donna qualora incompatibili con la dignità e il valore della persona
umana. Tale dichiarazione contiene una serie di raccomandazioni dirette agli
stati per finalizzare ed eliminare tutte le forme di discriminazione contro le
donne e tutte le forme di violenza sui fanciulli;
d) la Dichiarazione e la Piattaforma d’azione
di Pechino, adottata al termine della Quarta Conferenza dell’ONU sulle donne (4-15 settembre 1995), nella quale dopo aver menzionato esplicitamente le MGF tra
le pratiche di violenza cui sono sottoposte le bambine, accanto, tra l’altro, a
pedofilia, prostituzione, vendita di organi e matrimoni precoci imposti (punto
39 della Piattaforma), e dopo aver sottolineato i gravi rischi per la salute da
esse provenienti (punto 93 della Piattaforma) si fa appello ai Governi «in
cooperazione con le organizzazioni non governative, i mass media, il settore
privato e le organizzazioni internazionali, compresi gli organi dell’ONU, ad
avviare programmi di informazione, educazione e supporto per eliminare pratiche e abitudini dannose, comprese le MGF» (punto
107 lett. a della Piattaforma), e si impegnano i
Governi ad «adottare ed applicare disposizioni normative contro gli autori di
pratiche ed atti di violenza contro le donne, come le MGF» .
Tali impegni sono stati poi confermati
in occasione della Quinta Conferenza dell’ONU sulle donne (New York, 28 febbraio
- 11 marzo 2005);
e) Dichiarazione dei
diritti del fanciullo delle Nazioni Unite del 1959, che con il nono principio
protegge il fanciullo da ogni forma di crudeltà, mentre con il decimo stabilisce
che i fanciulli devono essere protetti da pratiche che possono promuovere
discriminazione razziale, religiose a di altro genere;
f) Convenzione sui
diritti del fanciullo delle Nazioni Unite entrata in vigore nel 1990, dalla
quale vanno segnalate due disposizioni:la prima disposizione impegna gli Stati
parti al rispetto della libertà del pensiero, di coscienza e di religione del
fanciullo, la seconda disposizione invece stabilisce che gli stati parti
prenderanno tutte le effettive e appropriate misure per abolire le pratiche
tradizionali pregiudizievoli per la salute dei fanciulli. Per quanto riguarda gli
strumenti internazionali-regionali, si possono ricordare.
a) la Carta Africana dei diritti
dell’uomo e dei popoli adottata nel 1981, la quale stabilisce che ogni
individuo ha diritto del rispetto della dignità all’essere umano e al riconoscimento
del suo status legale e che tutte le forme di violenza, di torture, trattamenti
e pene crudeli, disumani, dovranno essere abolite. Inoltre
gli Stati dovranno assicurare l’eliminazione di tutte le forme di discriminazion contro le donne e la protezione dei diritti della donna e del fanciullo, cosi
come delineati nelle convenzioni e dichiarazioni internazionali, la Carta Africana per i diritti
e il benessere del fanciullo del
1990, che richiama i governi a prendere tutte le appropriazioni
per eliminare le
pratiche sociali e culturali dannose a benessere;
b) la Dichiarazione dei
diritti e delle libertà fondamentali adottata dal Parlamento Europeo nel 1989 afferma,
che nessuno può essere sottoposta a trattamenti disumani;
c) la Convenzione quadro per
la protezione delle minoranze nazionali adottata dal Comitato dei ministeri del
Consiglio d’Europa nel 1995, che obbliga gli stati di astenersi da politiche o pratiche
di assimilazione di appartenenti a minoranza nazionale contro la volontà degli stessi,
senza pregiudizio di una politica generale della integrazione.
Inoltre la Convenzione Europea
per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali, firmata a
Roma nel 1950 dagli Stati membri del Consiglio d’Europa, la quale dispone che nessuno
può essere sottoposto a tortura trattamento o punizione disumana.
Sempre in ambito
europeo,va individuata l’iniziativa del Parlamento europeo con la Risoluzione sull’Islam
nel 1998, nella quale è riconosciuto che la società europea poggia su basi
pluriculturali, plurireligiose e che la cultura islamica e occidentale sono
arricchite con influenze reciproche, sottolineando la necessità del dialogo con
i Paesi islamici, e ribadisce la condanna di ogni forma di discriminazione contro
le donne comprese le mutilazioni genitali femminili, nonché inserimento di pari
opportunità fra uomini e donne in tutte le politiche dell’Unione europea che
concernono collaborazione con i paesi islamici.