LE MISURE LEGISLATIVE PER IMPEDIRE L'ESPANSIONE DEL FENOMENO DELLE MUTILAZIONI

Di particolare importanza è anche una disposizione a protezione delle minoranze, che vieta agli Stati di privare le persone appartenenti alle minoranze etniche, religiose, del diritto di avere una vita culturale propria, di professare e praticare la propria religione, di usare la propria lingua con gli altri appartenenti al gruppo; d) la Convenzione che cancella tutte le forme di discriminazione razziale, e che garantisce una serie di diritti civili, sociali e culturali, fra cui il diritto alla sicurezza della persona e alla protezione da parte dello stato contro la violenza o le offese corporali, inserite sia dai governi ufficiali sia da qualche istituzione o gruppo...
individuale; e) la Dichiarazione e programmazione della conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo.
2) Più specificamente con riguardo alla tutela internazionale dei diritti della donna e del fanciullo, possiamo ricordare:
a) la Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne, che in particolare impegna gli Stati parti ad includere il principio di uguaglianza fra uomo e donna secondo quanto stabilisce la Costituzione, e a prendere le proprie misure per modificare o abolire le leggi, regolamenti che costituiscono discriminazione contro la donna;
b) la Dichiarazione sull’eliminazione della violenza contro le donne, (dicembre 1993), prevede la condanna delle Nazioni Unite della violenza contro le donne. Una dichiarazione molto significativa perché rimette espressamente la questione della MGF;
c) la Dichiarazione e Programma  di Vienna, della Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sui diritti umani, che nel 1993 ha segnato un momento importante per quanto concerne gli strumenti e risultati raggiunti nella tutela dei diritti umani fondamentali, nonché nella politica di riconoscimento dei diritti e delle libertà della donna e di condanna di ogni forma di violenza su di essa, in particolare esprime la repressione di tutte le forme di violenza contro la donna qualora incompatibili con la dignità e il valore della persona umana. Tale dichiarazione contiene una serie di raccomandazioni dirette agli stati per finalizzare ed eliminare tutte le forme di discriminazione contro le donne e tutte le forme di violenza sui fanciulli;
d) la Dichiarazione e la Piattaforma d’azione di Pechino, adottata al termine della Quarta Conferenza dell’ONU sulle donne (4-15 settembre 1995), nella quale  dopo aver menzionato esplicitamente le MGF tra le pratiche di violenza cui sono sottoposte le bambine, accanto, tra l’altro, a pedofilia, prostituzione, vendita di organi e matrimoni precoci imposti (punto 39 della Piattaforma), e dopo aver sottolineato i gravi rischi per la salute da esse provenienti (punto 93 della Piattaforma) si fa appello ai Governi «in cooperazione con le organizzazioni non governative, i mass media, il settore privato e le organizzazioni internazionali, compresi gli organi dell’ONU, ad avviare programmi di informazione, educazione e supporto per eliminare pratiche e abitudini dannose, comprese le MGF» (punto 107 lett. a della Piattaforma), e si impegnano i Governi ad «adottare ed applicare disposizioni normative contro gli autori di pratiche ed atti di violenza contro le donne, come le MGF» .
Tali impegni sono stati poi confermati in occasione della Quinta Conferenza dell’ONU sulle donne (New York, 28 febbraio - 11 marzo 2005);
e) Dichiarazione dei diritti del fanciullo delle Nazioni Unite del 1959, che con il nono principio protegge il fanciullo da ogni forma di crudeltà, mentre con il decimo stabilisce che i fanciulli devono essere protetti da pratiche che possono promuovere discriminazione razziale, religiose a di altro genere;
f) Convenzione sui diritti del fanciullo delle Nazioni Unite entrata in vigore nel 1990, dalla quale vanno segnalate due disposizioni:la prima disposizione impegna gli Stati parti al rispetto della libertà del pensiero, di coscienza e di religione del fanciullo, la seconda disposizione invece stabilisce che gli stati parti prenderanno tutte le effettive e appropriate misure per abolire le pratiche tradizionali pregiudizievoli per la salute dei fanciulli. Per quanto riguarda gli strumenti internazionali-regionali, si possono ricordare.
a) la Carta Africana dei diritti dell’uomo e dei popoli adottata nel 1981, la quale stabilisce che ogni individuo ha diritto del rispetto della dignità all’essere umano e al riconoscimento del suo status legale e che tutte le forme di violenza, di torture, trattamenti e pene crudeli, disumani, dovranno essere abolite. Inoltre gli Stati dovranno assicurare l’eliminazione di tutte le forme di discriminazion contro le donne e la protezione dei diritti della donna e del fanciullo, cosi come delineati nelle convenzioni e dichiarazioni internazionali, la Carta Africana per i diritti e il benessere del fanciullo del 1990, che richiama i governi a prendere tutte le appropriazioni
per eliminare le pratiche sociali e culturali dannose a benessere;
b) la Dichiarazione dei diritti e delle libertà fondamentali adottata dal Parlamento Europeo nel 1989 afferma, che nessuno può essere sottoposta a trattamenti disumani;
c) la Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali adottata dal Comitato dei ministeri del Consiglio d’Europa nel 1995, che obbliga gli stati di astenersi da politiche o pratiche di assimilazione di appartenenti a minoranza nazionale contro la volontà degli stessi, senza pregiudizio di una politica generale della integrazione.
Inoltre la Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali, firmata a Roma nel 1950 dagli Stati membri del Consiglio d’Europa, la quale dispone che nessuno può essere sottoposto a tortura trattamento o punizione disumana.
Sempre in ambito europeo,va  individuata  l’iniziativa del Parlamento europeo con la Risoluzione sull’Islam nel 1998, nella quale è riconosciuto che la società europea poggia su basi pluriculturali, plurireligiose e che la cultura islamica e occidentale sono arricchite con influenze reciproche, sottolineando la necessità del dialogo con i Paesi islamici, e ribadisce la condanna di ogni forma di discriminazione contro le donne comprese le mutilazioni genitali femminili, nonché inserimento di pari opportunità fra uomini e donne in tutte le politiche dell’Unione europea che concernono collaborazione con i paesi islamici.