
La
ragione dell’introduzione nel nostro ordinamento di una norma ad hoc, per la repressione del fenomeno delle
mutilazioni genitali femminili può individuarsi dalla necessità, avvertita da più
parti,
di una netta posizione del nostro ordinamento contro tali pratiche,
in particolare, di fronte ai crescenti flussi migratori provenienti dai paesi
in cui sono diffuse e dove si praticano le MGF. In questo modo,
il nostro
legislatore attraverso questa disciplina condanna esplicitamente le pratiche di
mutilazioni genitali, sottolineando il loro peculiare disvalore,
sia dal punto di vista oggettivo che dal punto di vista soggettivo.
Infatti,
sotto il profilo oggettivo le mutilazioni genitali femminili rappresentano decisamente
una forma cruciale della modificazione dell’integrità fisica con tutti i danni permanenti che esse producono
sul corpo e sulla sessualità femminile, sia dal punto di vista fisico che psicologico
.
Non
si possono accettare tali pratiche volte non solo a mutilare irreversibilmente
le persone, ma soprattutto ad alterarne violentemente l’identità psicofisica in
assenza di esigenze terapeutiche che permette tali interventi. Anzi, sono
interventi che qualora non abbiano un motivo terapeutico comportano gravi
conseguenze alla salute della donna che è soggetta a tale pratica.
Risulta
in modo esplicito la volontà del legislatore ad intervenire per mettere in atto
un efficace protezione delle donne contro la violenza nei loro confronti. Inoltre, tali usanze si pongono in contrasto con le norme
fondamentali del nostro ordinamento, come la dignità (art. 2 cost. ), e la non
discriminazione in base al sesso (art. 3 cost. ).
Di
fronte ad un fenomeno che coinvolge costumi, tradizioni e culture diverse, il
nostro ordinamento ha voluto sottolineare la loro inaccettabilità perché in
realtà violano i diritti fondamentali di uno stato basato sulla democrazia e
sulla laicità.
E’
un intervento che dimostra quanto il legislatore abbia preso seriamente il problema
e abbia voluto ribadire che tale tipo di pratica non è tollerata all’interno
del nostro territorio.
Al di là di questi aspetti positivi della norma si sono evidenziati alcuni
rischi con funzione simbolica.
Si è osservato che tali norme finiscono per criticare dei comportamenti “culturalmente orientati” fondati sulle credenze religiose e tradizioni culturali
di alcune minoranze convinte
che questi atti siano compiuti nel
miglior interesse per la donna .
Pertanto
potrebbero essere percepite dalle stesse come norme discriminatorie e come un
atteggiamento di chiusura verso le loro tradizioni. E’ chiaro l’obiettivo della
nuova disciplina penale, che può rendere più efficace la repressione delle pratiche
di mutilazioni femminili, ma è anche vero che il timore delle denunce può portare
un aumento del numero degli interventi
di mutilazioni dovuto all’accrescersi della clandestinità degli interventi, ma anche
ad una maggiore difficoltà per le donne mutilate a rivolgersi alle strutture sanitarie.