Le
mutilazioni genitali femminili rappresentano un caso estremo di subordinazione
femminile, un caso che si colloca senza dubbio nell’aria dell’intollerabilità e
tale fattispecie è qualcosa che riguarda da vicino anche le società occidentali
e che la società italiana le ha conosciute in forme particolarmente violente.
Il
suo significato reale non è di carattere religioso, perché il fenomeno
delle mutilazioni
genitale femminile ha origine molto incerta e antica ed è un costume che si rinviene
anche presso ad altre comunità aderenti ad altre confessioni religiose.
Questa precisazione è importante, perché elimina dalla riflessione teorica il
tema della libertà religiosa.
E’
noto che sia le fonti storiche che le fonti religiose confermino che le mutilazioni
sono precedenti alla diffusione delle grandi religioni. Le religioni giocano un
ruolo fondamentale per legittimare la pratica e contribuire alla sua conservazione
.
Di
fronte ad un fenomeno che coinvolge tradizioni e credenze delle donne immigrate
dobbiamo vedere se la l. 7/2006 (“Disposizioni concernenti la prevenzione e il
divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile“), deve essere messa
in discussione in nome del rispetto delle tradizioni culturali di altri popoli,
appellandosi alla difesa del pluralismo e alla libertà di scelta degli
individui. Il dibattito si è concentrato esclusivamente sull’ applicazione
degli esimenti culturali (cultural
defenses) e i reati
culturalmente orientati e le possibile divergenze tra pluralismo culturale e
sistema penale.
Occorre
individuare la figura giuridica, cosiddetta “cultural defenses “,che da qualche anno è diventata oggetto di
particolare attenzione della letteratura e giurisprudenza (anglosassone e
quella europea). Essa è emersa allorquando ci si è trovati di fronte alla necessità
di giudicare dal punto di vista giuridico delle condotte realizzate da persone
che appartengono a culture diverse rispetto a quella che domina nel paese
ospitante, che nonostante il fatto che le considera come penalmente illecite sono
tollerate o scusate dal gruppo sociale del quale appartiene.