LA STRUTTURA DELL’ART. 583-BIS C.P
Il
primo comma dell’art. 583- bis c.p., costituisce l’ipotesi più grave e
consiste nel fatto di chi in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una
mutilazione degli organi genitali femminili“ .
Nella
prima parte del primo comma dell’art. 583–bis c.p.,
si incrimina, "il cagionare una mutilazione degli organi genitali femminili"
e si occupa di vere e
proprie menomazioni che possono integrare la mutilazione dell’organo
caratterizzate dalla permanenza. L’oggetto materiale della fattispecie di cui
si riferisce il primo comma sono gli organi genitali esterni, che hanno
funzione diverse da quelli degli organi genitali interni, vale a dire, che per
organi genitali esterni si intendono soli organi che consentono alla donna di
provare il normale piacere connesso agli atti sessuali.
Nella
seconda parte del primo comma dell’art. 583-bis, viene invece individuato il
concetto di pratiche: si intendono come pratiche
di mutilazione degli organi genitali femminili, la clitoridectomia, l’escissione,
l’Infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.
I tre concetti fanno riferimento a tre pratiche di mutilazioni degli organi genitali
femminili esterni che la norma elenca in ordine crescente di gravità e invasività.
Tali pratiche nonostante la diversità del modo in cui vengono esercitate sono tra
loro sostanzialmente omogenee perché tutte quattro i tipi cagionano la mutilazione (ovvero sia ,comportano
estrazione totale o parziale di uno o più organi genitali femminili) di cui si riferisce
l’art. 583–bis al primo comma .