LA RATIO DELL'ART 538-BIS DEL C.P
Il
secondo capoverso dell’art. 583-bis prevede due distinte circostanze aggravanti,
comuni ad entrambi i reati. La prima, relativa al soggetto passivo del reato, si
riferisce alle ipotesi in cui un soggetto passivo delle pratiche in esame sia
minorenne. Lo scopo dell’aggravante che è ad effetto comune sta nella stessa ratio
Completamente
diversa è la seconda circostanza aggravante speciale, anch’essa ad effetto
comune consistente nel fatto che il reo abbia agito con finalità di lucro. Tale
aggravante sembra doversi riferire in una prospettiva di prevenzione,
esclusivamente alla classe medica.
Quanto
alla natura delle circostanze, appare evidente come la prima, a differenza
della seconda che attiene ai motivi a delinquere, sia di carattere oggettivo.
Il
legislatore ha poi previsto una sola circostanza attenuante, individuato dal
primo capoverso e disegnato sulla struttura materiale del reato. La pena può
essere diminuita dal giudice fino a due terzi, quando la lesione cagionata sia
lieve. Premesso che si tratta di circostanza oggettiva e ad effetto speciale,
il fatto può qualificarsi lieve, quando l’azione criminosa non determini una
incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore ai
venti giorni.