Il
quarto comma dell’art. 583–bis, prevede la punibilità subordinata alla
richiesta del Ministero della Giustizia per il fatto commesso all’estero da
cittadino italiano o da straniero residente in Italia, o in danno di cittadino
italiano o di straniero residente in Italia.
Quindi,
nel quarto comma, il legislatore ha ampliato i limiti della validità spaziale
della legge penale italiana stabilendo che le disposizioni dello stesso
art .583–bis
c.p. si applichino anche se il fatto è commesso all’estero, purché soggetto
attivo sia un cittadino italiano o uno straniero residente in Italia (principio
della personalità attivo). Quindi: ATTIVO, quando l’agente sia un italiano o
straniero con residenza in Italia; PASSIVO, quando la vittima sia italiana o
straniera con residenza in Italia.
Se
il soggetto attivo non è né un cittadino italiano, né un cittadino straniero
residente in Italia, il fatto risulta punibile secondo la legge italiana purché
sia stato commesso in danno di un cittadino italiano o di un cittadino
residente in Italia. L’efficacia spaziale della norma penale presenta una zona
abbastanza ampia che potrebbe suscitare problemi concreti, conflitto di norme
ed ordinamenti penali.
A
differenza di altre norme che estendono la punibilità per fatti commessi
all’estero dallo straniero o ai danni dello straniero, il quarto comma precisa
che lo straniero (soggetto attivo o passivo del reato), deve essere residente
in Italia, cioè avere ai sensi dell’art. 42 c.c., la dimora abituale in un
comune italiano.
Per
interpretare tale requisito si deve fare riferimento alla giurisprudenza, che a
proposito dell’applicazione della legge penale nello spazio ha stabilito che la
residenza è una situazione caratterizzata da un duplice elemento: uno di fatto,
che consiste nel fissare la propria sede nel paese, e l’altro elemento volontario
e soggettivo, che consiste nell’attribuire alla sede carattere di stabilità.
La
dottrina italiana, ritiene
che tale principio è inoperante quando il fatto punito dallo stato di appartenenza
del reo venga commesso in un Paese all’interno del quale il medesimo comportamento
risulta consentito. Questo perché a livello del diritto penale internazionale
il principio della personalità attiva presuppone implicitamente la clausola della
doppia incriminazione.
L’efficacia
del principio risulterebbe paralizzata (dall’art. 51) dalla scriminante anche
se questa si leggesse alla luce della scriminante del paese in cui il fatto è
commesso. Il quarto comma dell’art. 583- bis c.p. a differenza di quanto
previsto in generale per l’applicabilità della legge penale italiana dei reati
commessi all’estero (art. 9, 10 c.p. ), per il quale rileva la presenza del
colpevole nel territorio dello stato.