LA PUNIBILITA’ DEL FATTO ALL’ESTERO (ART. 583 –BIS, QUARTO COMMA, C.P.)

Il quarto comma dell’art. 583–bis, prevede la punibilità subordinata alla richiesta del Ministero della Giustizia per il fatto commesso all’estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, o in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia.
Quindi, nel quarto comma, il legislatore ha ampliato i limiti della validità spaziale della legge penale italiana stabilendo che le disposizioni dello stesso
art .583–bis c.p. si applichino anche se il fatto è commesso all’estero, purché soggetto attivo sia un cittadino italiano o uno straniero residente in Italia (principio della personalità attivo). Quindi: ATTIVO, quando l’agente sia un italiano o straniero con residenza in Italia; PASSIVO, quando la vittima sia italiana o straniera con residenza in Italia.
Se il soggetto attivo non è né un cittadino italiano, né un cittadino straniero residente in Italia, il fatto risulta punibile secondo la legge italiana purché sia stato commesso in danno di un cittadino italiano o di un cittadino residente in Italia. L’efficacia spaziale della norma penale presenta una zona abbastanza ampia che potrebbe suscitare problemi concreti, conflitto di norme ed ordinamenti penali.
A differenza di altre norme che estendono la punibilità per fatti commessi all’estero dallo straniero o ai danni dello straniero, il quarto comma precisa che lo straniero (soggetto attivo o passivo del reato), deve essere residente in Italia, cioè avere ai sensi dell’art. 42 c.c., la dimora abituale in un comune italiano.
Per interpretare tale requisito si deve fare riferimento alla giurisprudenza, che a proposito dell’applicazione della legge penale nello spazio ha stabilito che la residenza è una situazione caratterizzata da un duplice elemento: uno di fatto, che consiste nel fissare la propria sede nel paese, e l’altro elemento volontario e soggettivo, che consiste nell’attribuire alla sede carattere di stabilità.
La dottrina italiana, ritiene che tale principio è inoperante quando il fatto punito dallo stato di appartenenza del reo venga commesso in un Paese all’interno del quale il medesimo comportamento risulta consentito. Questo perché a livello del diritto penale internazionale il principio della personalità attiva presuppone implicitamente la clausola della doppia incriminazione.
L’efficacia del principio risulterebbe paralizzata (dall’art. 51) dalla scriminante anche se questa si leggesse alla luce della scriminante del paese in cui il fatto è commesso. Il quarto comma dell’art. 583- bis c.p. a differenza di quanto previsto in generale per l’applicabilità della legge penale italiana dei reati commessi all’estero (art. 9, 10 c.p. ), per il quale rileva la presenza del colpevole nel territorio dello stato.