IL TRATTAMENTO SANZIONATORIO DELLA LEGGE N. 7/2006

IL TRATTAMENTO SANZIONATORIO DELLA LEGGE N. 7/2006

Prima dell’entrata in vigore della legge n. 7/2006, va osservato che, anche in assenza di una legge ad hoc, i fatti di MGF in Italia erano praticamente riconducibili nel campo di applicazione degli art. 582- 583 c.p., così le mutilazioni genitali che avessero cagionato una malattia di durata superiore ai quaranta giorni, ovvero, un indebolimento permanente dell’apparato sessuale riproduttivo, sarebbero potute essere punite con
una lesione grave, ai sensi dell’art. 583-bis comma 1. Mentre una mutilazione genitale produttiva della perdita di un senso sarebbe potuta essere punita ai sensi dell’art. 583 comma 2 ,c.p.

La legge 7/2006 ha previsto come autonomo reato le pratiche delle MGF, in cui il fattore culturale opera contro reum e non pro reum, perché sono stati previsti dei reati autonomi puniti tendenzialmente con sanzioni più gravi di quelle che sarebbero scaturite dall’art. 582- 583 c .p.
Per quanto riguarda il regime sanzionatorio, il reato di cui all’art. 583-bis, comma 1, c.p., è punito con la  pena della reclusione da 4 a 12 anni, mentre il reato di cui all’art. 583- bis, comma 2, c.p.,è punito con la reclusione da 3 a 7 anni. Peraltro, tutte le ipotesi dell’art. 583-bis sono aggravate in misura fissa di un terzo, quando il fatto è commesso a danno di un minore oltre che per motivi di lucro.
Le circostanze aggravanti sono previste dall’art. 583-bis terzo comma, c.p., “quando le pratiche sono commesse a danno di un minore, ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro”  sono applicabili ad entrambi i reati dell’art. 583-bis, cioè sia sul delitto di mutilazione (I comma), che sulle lesioni di mutilazioni genitali femminili (II comma).
La prima aggravante riguarda l’ipotesi in cui l’intervento sia effettuato su un soggetto minore di età, mentre la seconda aggravante consiste nella realizzazione del fatto per i fini di lucro, ossia al fine di ottenere dall’intervento un vantaggio di natura economica.