IL PROCESSO DI ARMONIZZAZIONE DELLA LEGISLAZIONE ALBANESE

Penso che, il processo di armonizzazione della legislazione albanese richiede in primo luogo, una approssimazione tecnica della normativa e un cambiamento radicale del sistema giudiziario albanese. Dal'altra parte non possiamo dimenticare il rapporto tra diritto internazionale e diritto interno, come un obbligo, per ottenere "l'adesione completa" tra la legislazione dell'UE e quela albanese. Possiamo dire che siamo nel completo processo di armonizzazione giuridica che fornisce un'adeguata opportunità di esplorare e rafforzare le relazioni tra l'UE e l'ordinamento giuridico interno. Se facciamo un'analisi dettagliatadelle disposizioni costituzionali albanesi, in particolare gli articoli 4,
5, 116, 121, 122 e 123, si riferiscono, tra l'altro, ai casi che risultano che tali disposizioni non sono chiare su:
1. Rapporto gerarchico nehli accordi internazionali che non sono soggetti a ratifica in rapporti con altri atti giuridici in vigore nella Repubblica dell'Albania.
2. Gli effetti dei trattati, diretti e indiretti accettati dalla Repubblica albanese nella legislazione nazionale.
3. Il rapporto tra questi due sistemi (interno ed internazionale), fann riferimento alla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati e la legge in materia di adozione di trattati ed accordi internazionali del 1999.
4. Il rapporto tra il diritto internazionale e la Costituzione stessa.
L'articolo 4 della costituzione albanes afferma che, questo rappresenta le norme fondamentali di uno Stato democratico ed è il livello piu' alto nella gerarchia normativa della Repubblica del'Albania, che sono direttamente applicabili, salvo nei casi in cui la Costituzione stessa non consente. Ciò significa che, in tutti i casi che un atto normativo interno contrario ad accordi internazionali ratificate in questo paese, prevale quest'ultimo. Confermato dall'articolo 5 della costituzione albanese, dichiarando: "La Repubblica d'Albania applica direttamente il diritto internazionale vincolanti". Inoltre, una serie di decisioni della Corte costituzionale, in quanto la decisione n .4, in data 02.10.2012, in cui la Corte Costituzionale albanese ha dichiarato che non si osserva nell'atto di accusa contro l'imputato L.L (accusato del reato di "falsa testimonianza"), l'articolo 6 del CDU di concedere un giusto processo. Nell'ambito del quadro di integrazione euro-atlantica dell'Albania è capito che la riforma del sistema giudiziario deve garantire la giusta soluzione ai problemi sopra identificati, al fine di raggiungere una piena armonizzazione della legislazione nazionale con l'acquis comunitare. In effetti, questa è una condizione non negoziabile per l'Albania, dove per far parte nell'Unione europea e quela internazionale deve agire in conformità con i principi del diritto internazionale ed europeo (Corte europea dei diritti dell'uomo , Kreuz v. la Polonia, no. 28249/95, sentenza del 19 giugno 2001, Ciorap v. Moldova, n. 12066/02, sentenza del 19 giugno 2007).
Il collegio del Tribunale Costituzionale della Repubblica dell'Albania, con la decisione n. 18 del 08.02.2013, dove, il soggetto K.S, ha indirizzata alla Corte Costituzionale la richiesta di abrogare la decisione con la pretesa che è stato una decisione illecitò in quanto viola il principio di un equo processo. La Corte, nella sua giurisprudenza, ha dichiarato che è il diritto delle parti di essere presenti e proteggere il giusto processo, come aspetti importanti di un processo giudiziario, ai sensi dell'articolo 42 della Costituzione e l'articolo 6 della CEDU. Definito anche la Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU), nel corso degli anni è espresso su una serie di principi di base che riguardano il processo in contumacia, come ad esempio: l'imputato ha il diritto di essere presente nel processo di corte. L'imputato può rinunciare volontariamente l'esercizio di tale diritto; L'imputato deve essere a conoscenza dell'esistenza di un procedimento giudiziario contro di lui; devono esistere gli strumenti adat
ti per evitare processi di carico del convenuto, o per fornire un nuovo processo e presentando nuove prove, il diritto alla protezione non è stato possibile esercitare personalmente il processo di sviluppo in assenza (decisioni n ° 30, del 17.06.2010, n. 45, datato 10.10.2011, n ° 26, in data 08.05.2012 della Corte costituzionale). Da queste decisioni dei tribunali in Albania chiaramente indicato che l'armonizzazione della legislazione UE in Albania in alcuni settori quali, i principi dei diritti umani internazionali sono aderite con la legislazione nazionale e con la Costituzione e come tale prevale sul diritto interno.
Da questo punto di vista, va notato che non è appena sufficiente per riformare il sistema giuridico in Albania, ma questa riforma deve essere seguita da una serie di riforme significative nella struttura dell'applicazione della legge, in particolare il sistema giudiziario. Quest'ultimo dovrebbe riflettere ad aderire corretamente con le norme dell'UE ed abbandonare la pratica attuale molto conservatore e spesso molto vecchie. Inoltre, le esperienze di altri paesi hanno dimostrato che lostato candidato nel processo d'europeizzazione del diritto e delle istituzioni locali è molto difficile e richiede una delle principali condizioni che questo paese deve soddisfare all'interno dell'applicazione per far avanzare il processo di integrazione. La Costituzione della Repubblica di Albania a norma degli articoli 5, 116, 122, accetta le norme di diritto internazionale vincolanti e indirettamente accetta la superiorità del diritto internazionale sul diritto nazionale.
Mentre de facto, la Costituzione della Repubblica d'Albania ha accettato la teoria monistica del diritto internazionale.