IL PROBLEMA DELL’APPLICABILITA’ DELLE SCRIMINANTI DI CUI AGLI ART 50 E 51 C.P.

Abbiamo visto, che le pratiche delle mutilazioni genitali femminili non possono non costituire reato e che la circostanza che esse siano commesse per adempiere un obbligo di natura etica o religiosa non può dare luogo ad applicazione di una causa di giustificazione. Insomma, si tratterà di un fatto
tipico ed antigiuridico, in quanto il diritto alla salute ed alla integrità fisica è assolutamente meritevole di tutela penale e non può essere bilanciata con l’interesse culturale. Queste indicazioni di principio potrebbero trovare delle eccezioni, cioè le MGF potrebbero risultare lecite in presenza di determinate cause di giustificazione e precisamente; a) del consenso dell’avente diritto (art 50 c.p.), ovvero del consenso informato e consapevole di una donna che ha la capacità e b) dell’esercizio di un diritto (art 51 c.p.).