Abbiamo
visto, che le pratiche delle mutilazioni genitali femminili non possono non
costituire reato e che la circostanza che esse siano commesse per adempiere un
obbligo di natura etica o religiosa non può dare luogo ad applicazione di una
causa di giustificazione. Insomma, si tratterà di un fatto
tipico ed
antigiuridico, in quanto il diritto alla salute ed alla integrità fisica è
assolutamente meritevole di tutela penale e non può essere bilanciata con
l’interesse culturale. Queste indicazioni di principio potrebbero trovare delle
eccezioni, cioè le MGF potrebbero risultare lecite in presenza di determinate
cause di giustificazione e precisamente; a) del consenso dell’avente diritto (art
50 c.p.),
ovvero del consenso informato e consapevole di una donna che ha la capacità e b)
dell’esercizio di un diritto (art 51 c.p.).