IL BENE GIURIDICO TUTELATO DALLA LEGGE N. 7 DEL 2006
Come
viene confermato dalla legge n. 7 del 2006,
si deve ritenere che il bene giuridico tutelato dai nuovi reati sia costituito,
in primo luogo dall’integrità fisica. Il diritto della donna alla propria
integrità fisica viene riconosciuto dall’art. 2 della Costituzione Italiana che considera la
salute come un bene
giuridico fondamentale, nella specie si tratta delle salute psico-sessuale della donna.
giuridico fondamentale, nella specie si tratta delle salute psico-sessuale della donna.
In
secondo luogo viene tutelato la dignità personale, elevata a diritto inviolabile
dall’art. 2 della costituzione ed inoltre il diritto a non essere vittima di discriminazione
in base al sesso (art. 3 Cost. ).
Poiché
la MGF al di là delle varie motivazioni socio-culturali che la caratterizzano, è
anche uno strumento di controllo esterno da parte della società e del maschio
sul corpo e sulla sessualità della donna, e la loro criminalizzazione vale
anche a tutelare la dignità personale.
Il
nostro legislatore individua le mutilazioni illecite soltanto in quelle
afferenti agli organi genitali esterni, costituite proprio dalle mutilazioni degli
organi genitali esterni.
Lo
scopo della norma è rivolto a tutelare la donna dal controllo esterno
sull’esercizio della sua sessualità e non a incidere sulla sua capacità di procreare.
Del resto, è abbastanza chiaro il fatto che l’intenzione della legge sia stato quello
di proteggere i beni giuridici come l’integrità fisica e la salute
psico-sessuale della donna.
In
base ai dati forniti dall’OMS va sottolineato, che le MGF e massimamente in
caso di infibulazione producono riduzione della sensibilità sessuale e altre
disfunzioni sessuali, oltre l’esperienza di ansia, terrore e senso di
umiliazione e di tradimento, nonché ulteriori lesioni a livello psicologico.
Non
si può lasciare fuori tra i beni giuridici offesi dalle MGF, la dignità della
donna ed occorre sottolineare, che qualsiasi mutilazione genitale femminile
costituisce un atto di violenza contro le donne equivalente alla violazione dei
suoi diritti fondamentali.