I PRESUPPOSTI DELLA CONDOTTA
Il
presupposto della condotta è costituito dall’assenza di esigenze terapeutiche.
L’art. 583-bis primo comma, usa il termine
assenza di esigenze terapeutiche, intendendosi per tali la presenza di uno stato
patologico della donna, la risoluzione del quale comporta la necessità di sottoporla a pratiche mutilatorie.
Quindi,
per i delitti di mutilazione di cui al primo comma dell’art. 583-bis, l’assenza
delle esigenze terapeutiche costituisce un elemento
negativo del fatto. Le esigenze terapeutiche sussistono quando la
mutilazione o la lesione degli organi genitali sia praticata nell’interesse
della salute della donna, quindi per prevenire una malattia o il suo
peggioramento, ovvero per consentire la guarigione dalla stessa.
Per
valutare gli elementi inerenti al fatto tipico il giudice dovrà accertare la
presenza o meno delle esigenze terapeutiche secondo le acquisizioni diffuse e
riconosciute come valide dalla scienza medica. Precisazione ovviamente non
superficiale ma profonda se si considera
che tali acquisizioni possano modificare
profondamente il significato delle mutilazioni effettuate .
Ne
risulta, che qualora ricorrano esigenze terapeutiche, gli interventi effettuati
sugli organi genitali femminili risultano atipici ai sensi dell’art. 583-bis c.p.
primo comma. Di conseguenza sono esenti da pena sempre che sussistano i requisiti di liceità
dell’attività medico- chirurgica e la mutilazione sia praticata nell’interesse
della salute della donna.