I PRESUPPOSTI DELLA CONDOTTA

I PRESUPPOSTI DELLA CONDOTTA

Il presupposto della condotta è costituito dall’assenza di esigenze terapeutiche. L’art. 583-bis primo  comma, usa il termine assenza di esigenze terapeutiche, intendendosi per tali la presenza di uno stato patologico della donna, la risoluzione del quale comporta la necessità  di sottoporla a pratiche mutilatorie.
Quindi, per i delitti di mutilazione di cui al primo comma dell’art. 583-bis, l’assenza delle esigenze terapeutiche costituisce un elemento

negativo del fatto. Le esigenze terapeutiche sussistono quando la mutilazione o la lesione degli organi genitali sia praticata nell’interesse della salute della donna, quindi per prevenire una malattia o il suo peggioramento, ovvero per consentire la guarigione dalla stessa.
Per valutare gli elementi inerenti al fatto tipico il giudice dovrà accertare la presenza o meno delle esigenze terapeutiche secondo le acquisizioni diffuse e riconosciute come valide dalla scienza medica. Precisazione ovviamente non superficiale ma profonda  se si considera  che tali acquisizioni possano modificare profondamente il significato delle mutilazioni effettuate .
Ne risulta, che qualora ricorrano esigenze terapeutiche, gli interventi effettuati sugli organi genitali femminili risultano atipici ai sensi dell’art. 583-bis c.p. primo comma. Di conseguenza sono esenti da pena  sempre che sussistano i requisiti di liceità dell’attività medico- chirurgica e la mutilazione sia praticata nell’interesse della salute della donna.