I COSTI E I BENEFICI DELLA LEGGE N.7 DEL GENNAIO 2006

La legge del n. 7/2006, è una legge che per la prima volta ha introdotto il reato delle pratiche di MGF, ma che nella sua applicazione vediamo i costi che questa legge potrebbe comportare: il rischio di aumentare l’emarginazione, la chiusura di quelle comunità di emigrati presso le quali le MGF sono tradizionalmente praticate, nonché il rischio di aumentare la clandestinità delle condotte collegate alle MGF,in cui gli interventi mutilativi o lesivi qualora effettuati
direttamente in Italia anziché nel paese d’origine, saranno praticati in condizioni di clandestinità, lontano agli ambienti sterili e medicalizzati.
Inoltre, le donne vittime di MGF, potrebbero in futuro rivolgersi a strutture sanitarie per fronteggiare le complicanze susseguenti all’intervento mutilativo o lesivo o per sottoporsi a visite ginecologiche o per assistenza al parto nel timore che il sanitario possa inoltrare referto all’autorità giudiziaria con conseguente indagini penali a carico dei genitori, familiari, o comunque connazionali. Il rischio di aumentare le condotte estorsive da parte di coloro interni o esterni alla comunità in cui si pratica la MGF, venuti a conoscenza di una condotta penalmente rilevante ai sensi dell’art. 583-bis c.p. che potrebbero usare tale conoscenza come arma di ricatto o di pressione.
Con questa legge, si è preclusa definitivamente la possibilità di ricorrere a pratiche simboliche da eseguirsi in ambienti sanitari adeguati, che avrebbero invece confermare il rito della comunità d’origine, senza però sofferenze e mutilazioni, azzerando quindi il danno fisico. Questa legge rischia di creare lacerazioni all’interno delle famiglie.Spesso gli autori o gli coautori delle pratiche di MGF sono i genitori, convinti di agire nell’interesse delle figlie, ma se gli condanniamo magari con la pena accessoria della sospensione dell’esercizio della potestà l’art. 34 c.p. si creano lacerazioni nel tessuto famigliare, che potrebbero risultare incomprensibili tanto dal punto di vista del genitore quanto dal punto di vista del minore. In sede civilistica, il genitore o i genitori che sottopongono la figlia a MGF, potrebbero decadere dalla potestà genitoriale. A fronte di questi notevoli costi di questa legge, ci sono anche dei benefici realisticamente ottenuti od ottenibili.
Innanzitutto, la creazione di una norma-manifesto, attraverso la quale si è potenziato il significato simbolico della proibizione perché attraverso di essa viene trasmesso un chiaro messaggio circa il disvalore delle MGF conseguentemente risulterà più agevole la denuncia di episodi di MGF, soprattutto da parte di operatori dei servizi sanitari o scolastici Italiani, che vengano a contatto con donne e bambine mutilate. E’ presumibile che da tali comunità le denunce non giungeranno nemmeno in futuro, sia per l’alto grado di consenso a tale pratica.
Individualmente poi, è stato offerto un nuovo stimolo al dibattito pubblico sulle MGF, come testimoniato dai numerosi interventi della dottrina penalistica in materia.