La
legge del n. 7/2006, è una legge che per la prima volta ha introdotto il
reato delle pratiche di MGF, ma che nella sua applicazione vediamo i costi che questa
legge potrebbe comportare: il rischio di aumentare l’emarginazione, la chiusura
di quelle comunità di emigrati presso le quali le MGF sono tradizionalmente
praticate, nonché il rischio di aumentare la clandestinità delle condotte
collegate alle MGF,in cui gli interventi mutilativi o lesivi qualora effettuati
direttamente in Italia anziché nel paese d’origine, saranno praticati in
condizioni di clandestinità, lontano agli ambienti sterili e medicalizzati.
Inoltre,
le donne vittime di MGF, potrebbero in futuro rivolgersi a strutture sanitarie per
fronteggiare le complicanze susseguenti all’intervento mutilativo o lesivo o
per sottoporsi a visite ginecologiche o per assistenza al parto nel timore che
il sanitario possa inoltrare referto all’autorità giudiziaria con conseguente
indagini penali a carico dei genitori, familiari, o comunque connazionali. Il
rischio di aumentare le condotte estorsive da parte di coloro interni o esterni
alla comunità in cui si pratica la MGF, venuti a conoscenza di una condotta
penalmente rilevante ai sensi dell’art. 583-bis c.p. che potrebbero usare tale
conoscenza come arma di ricatto o di pressione.
Con
questa legge, si è preclusa definitivamente la possibilità di ricorrere a
pratiche simboliche da eseguirsi in ambienti sanitari adeguati, che avrebbero
invece confermare il rito della comunità d’origine, senza però sofferenze e
mutilazioni, azzerando quindi il danno fisico. Questa legge rischia di creare
lacerazioni all’interno delle famiglie.Spesso gli autori o gli coautori delle
pratiche di MGF sono i genitori, convinti di agire nell’interesse delle figlie,
ma se gli condanniamo magari con la pena accessoria della sospensione dell’esercizio
della potestà l’art. 34 c.p. si creano lacerazioni nel tessuto famigliare, che
potrebbero risultare incomprensibili tanto dal punto di vista del genitore
quanto dal punto di vista del minore. In sede civilistica, il genitore o i
genitori che sottopongono la figlia a MGF, potrebbero decadere dalla potestà
genitoriale. A fronte di questi notevoli costi di questa legge, ci sono anche
dei benefici realisticamente ottenuti od ottenibili.
Innanzitutto,
la creazione di una norma-manifesto, attraverso la quale si è potenziato il
significato simbolico della proibizione perché attraverso di essa viene
trasmesso un chiaro messaggio circa il disvalore delle MGF conseguentemente risulterà
più agevole la denuncia di episodi di MGF, soprattutto da parte di operatori
dei servizi sanitari o scolastici Italiani, che vengano a contatto con donne e
bambine mutilate. E’ presumibile che da tali comunità le denunce non
giungeranno nemmeno in futuro, sia per l’alto grado di consenso a tale pratica.
Individualmente
poi, è stato offerto un nuovo stimolo al dibattito pubblico sulle MGF, come testimoniato dai numerosi interventi
della dottrina penalistica in materia.