DANNI DELL'INTEGRITA' FISICA CAGIONATA DALLE MUTILAZIONI

Molte delle descrizioni disponibili parlano di pratiche primitive ed effettuate in condizioni igieniche non sterili. Esse sono tradizionalmente svolte da donne che non possiedono una formazione ufficiale, le cosiddette assistenti tradizionali del parto, che in genere usano strumenti primitivi e al di fuori di ogni norma sanitaria.
Spesso, durante l’intervento le donne vengono tenute ferme, ciò porta frequentemente danni
fisici maggiori alla persona che subisce l’intervento rispetto a quanto si volesse effettivamente  realizzare. Tuttavia, mentre alcune comunità ancora praticano le MGF, negli ambienti sopradescritti, esistono anche comunità più avanzate che utilizzano personale medico formato in luoghi sterili adatti a trattamenti clinici. Le mutilazioni genitali femminili sono praticate in molte comunità estremamente diversificate fra di loro.

Tuttavia, esiste fra esse un tratto comune ovvero esse sono sia patrilineari che patriarcali. Paradossalmente la pratica delle MGF viene sostenuta ed effettuata dalle stesse donne, essendo considerate come vitali per il mantenimento delle strutture sociali fondamentali, quali la struttura patrilineare della società, l’onore della famiglia e la posizione sociale, quindi i problemi che può incontrare un operatore medico sono diversi.
In Italia, ancora prima della legge sul divieto delle pratiche di mutilazioni genitali femminili, l’art. 5 c.c. vieta gli atti di disposizione del proprio corpo quando cagionino una diminuzione permanente dell’integrità fisica del corpo umano. Inoltre è previsto, espressamente il divieto dei medici di effettuare delle pratiche di mutilazione genitale femminile anche dal Codice di Deontologia Medica (art. 50). Oggi, poi, per effetto dell’introduzione dell’art. 583-bis, come vedremo, è prevista la pena della reclusione da 12 anni, per chi pratica le mutilazioni genitali femminili con una finalità non terapeutica e con scopo di modificare le funzioni sessuali della vittima; l’aumento della pena di un terzo quando la vittima è una persona minorenne; e la possibilità di punire l’autore anche quando l’intervento è eseguito all’estero su cittadina italiana o straniera residente in Italia.
Per il personale medico è prevista la cancellazione dall’albo o sospensione dell’esercizio della professione.