COME SI PUO' OSTACOLARE L’ATTIVITÀ DI REPRESSIONE DELLA MUTILAZIONE FEMMINILE

Altri problemi che possono ostacolare l’attività di repressione della mutilazione genitale femminile sono quelli connessi all’assicurazione delle prove, specie in considerazione del fatto che non sempre tali interventi vengono eseguiti presso ospedali o cliniche, che possono vantare una certa visibilità, ma vengono attuati proprio a causa della loro derivazione tradizionale o culturale in modo clandestino con strumenti non adatti. Ostacoli che oltretutto,  potrebbero provenire dalla scarsa collaborazione delle Autorità del luogo dalle quali il fatto è stato commesso. E’ necessario indagare circa il senso generale della
scelta connessa ad alcuni casi di punibilità anche all’estero delle MGF. Nell’ambito di una valutazione più ampia viene in evidenza un principio di difesa, in base al quale la legge penale dello stato protegge gli interessi e i beni che in qualche modo gli appartengono e un correlativo principio di personali
tà attiva in base al quale il reo viene sanzionato dalla legge penale dello stato di appartenenza.
Oltre ai fattori che fanno sorgere l’impraticabilità della norma, esistono anche altri fattori che potrebbero impedire in molti casi concreti di giungere a sentenza di condanna, quali l’ignoranza della legge. In relazione a tali delitti non si può escludere la configurabilità di una ignoranza inevitabile della legge penale, soprattutto nel caso in cui il fatto sia commesso dallo straniero. Lo straniero che vive in un paese dove le pratiche delle mutilazioni genitali femminili non sono punite e che non ha la minima conoscenza della legislazione italiana in materia, potrebbe trovarsi in una situazione di ignoranza della legge penale violata.
Occorre precisare che la condotta deve essere compiuta integralmente all’estero, perché se commessa in parte in Italia, troverebbe applicazione l’art. 6 c.p. e il fatto si riterrebbe commesso nel territorio dello stato con sostanziale vanificazione della previsione in parola.
L’art. 583-bis comma 4 c.p., introduce poi una condizione di procedibilità, consistente nella richiesta del Ministero della Giustizia che secondo l’opinione prevalente deve ritenersi riferita alle sole ipotesi di reato commesso dallo straniero.